Marchio Ticino
Dai diversi contributi apparsi sul blog degli agricoltori ticinesi “agriticino.splinder.com” si apprende che nel corso dell’anno vi sono delle “Attività in programma per i festeggiamenti dei 140 anni dell’Agricoltore ticinese e dei 10 anni del Marchio Ticino”. Qualcuno sul blog citato ha segnalato che Cattori (Carlo) utilizzava questo marchio già prima del 1997; affermazione corretta, anche se non era l’unico bensì tutti gli orticoltori ticinesi.
Si ritiene opportuno dare alcune indicazioni relative a questo marchio, anche se sicuramente sommarie e purtroppo solo sulla base della memoria e di poca documentazione in possesso (sicuramente la sezione dell’agricoltura e forse anche la FOFT sono in possesso di un incarto specifico in merito). Molti agricoltori e specialmente orticoltori però si ricordano sicuramente della creazione, utilizzazione e importanza del marchio Ticino negli anni ’80.
Dall’opuscolo “ 1937-1987 FOFT L’anno del giubileo” pubblicato dalla Federazione Orto-Frutticola Ticinese in occasione del 50° di fondazione si può leggere quanto segue: “ Nel 1976 nacque il marchio d’origine “Ticino”, che venne apposto su quasi tutti gli imballaggi e confezioni contenenti prodotti ticinesi. Ideatore di questa brillante iniziativa fu l’ing. Guido Verga, allora caposezione del servizio agricoltura presso il Dipartimento dell’economia pubblica.” (pag. 57-58). Nell’opuscolo vengono presentati diversi manifesti pubblicitari con prodotti orticoli ( zucchine, pomodori, lattuga, melanzane, uva americana) e la dicitura “con il sole del Ticino!” e il “Marchio Ticino”.
Il Marchio collettivo “Ticino” è quindi stato depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale nel 1979 dall’allora Dipartimento dell’Economia Pubblica. Nel 1980 è stato registrato e pubblicato nel foglio ufficiale svizzero di commercio. A quei tempi la registrazione restava in vigore per 20 anni. L’uso del marchio collettivo era concesso ai produttori e commercianti del Cantone Ticino, che si fossero precedentemente notificati all’ autorità competente (Sezione dell’agricoltura).
Il marchio poteva essere utilizzato per i prodotti agricoli, orticoli, frutta e ortaggi freschi, carne, latticini, miele, vini, bevande spiritose e liquori di provenienza ticinese.
Il marchio ovale con la dicitura Ticino era eseguito in rosso, azzurro e bianco.
Come visto sopra la FOFT, già a quei tempi molto attiva nel settore marketing, ha utilizzato subito e in modo costante e regolare il marchio Ticino per caratterizzare i suoi prodotti sul mercato svizzero. Verso la metà degli anni ’90 l’interesse per questo segno è aumentato e pure altri produttori e commercianti hanno iniziato, sicuramente dopo essersi notificati all’autorità preposta, a utilizzarlo per contrassegnare i loro prodotti (uova, formaggi, formaggini, miele, liquori, frutta e ortaggi).
Alla fine degli anni ’90 il segretariato agricolo ha iniziato ad occuparsi di marketing e ha ritenuto di chinarsi pure sul marchio Ticino. Ha incaricato un’agenzia pubblicitaria di elaborare un progetto di marchio (forma ovale più o meno uguale a quello del 1979 ma color verde), che ha sottoposto alla camera agraria. L’assemblea ha però respinto il progetto presentato. Si è poi giunti all’attuale marchio ovale depositato verso la fine del 1998 all’Istituto federale della Proprietà Intellettuale dal Consiglio di Stato. Il marchio, pure ovale e eseguito in rosso, azzurro e bianco e ancora di proprietà dello Stato, interessava pressappoco gli stessi prodotti. Veniva però allargato a certi servizi (quelli del segretariato agricolo). La differenza rispetto al precedente è sicuramente minima, come si può vedere confrontando i due marchi.
Sorprende il fatto che per l’Agricoltore Ticinese si festeggino i 140 anni nonostante nel corso degli anni il giornale abbia subito parecchie importanti modifiche grafiche e di contenuto (sarebbe sicuramente interessante che ci si esprimesse sulla sua attuale qualità e quantità informative per gli agricoltori!), mentre per il marchio Ticino ci si limita solo agli ultimi 10 anni dimenticando completamente i 20 anni precedenti molto importanti, specialmente per il settore orticolo e nonostante la modifica in sostanza sia molto esigua e poco visiva. Probabilmente qualcuno vuole approfittare della scarsa conoscenza della gente per quanto concerne la cronistoria del marchio Ticino e assumere la paternità della “brillante iniziativa” ed essere quindi considerato il suo ideatore, fondatore e gestore; difficile invece per il giornale la cui storia è nota praticamente a tutti.
Due sono gli esempi caratterizzanti la sentenza menzionata. Il primo laddove l’insorgente tenta di giustificare il fatto di non aver affittato l’edificio abitativo assieme alla stalla. Le giustificazioni (se ne accorge anche la corte) giungono quando il ricorrente è confrontato con le sue responsabilità e non al momento della stipulazione del contratto di affitto. Il Tribunale riconosce sì che l’insorgente ha abbandonato definitivamente l’attività agricola per motivi indipendenti dalla sua volontà. Ma altresì ribadisce con forza che l’interdizione di modificare la destinazione enumerata nell’Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMst riguarda sostanzialmente mutamenti relativi ai fondi in quanto tali e alla loro qualifica giuridica e non a circostanze riconducibili alla situazione dei loro proprietari o dei loro fruitori. Ecco allora che l’insorgente cerca di giustificarsi affermando che l’affittuario non ha la necessità di disporre di un’abitazione così spaziosa; rincara poi la dose paventando lo sgretolamento dei legami sociali della sua famiglia e l’impossibilità di trovare altri alloggi disponibili a Bosco Gurin (dove peraltro ultimamente vi è un certo fermento edilizio). Il Tribunale risponde con rigore a queste censure: “Decisiva appare piuttosto l'assenza di bisogno oggettivo per i ricorrenti, per i quali non è imprescindibile disporre di un'abitazione spaziosa in tale località e che, lasciata l'attività agricola, non era indispensabile mantenere l'uso dell'abitazione e privarne così l'azienda”.
Il secondo esempio di arrampicata sui vetri lo si trova laddove il postulante evoca il fatto che l’affitto dell’azienda sarebbe stato perfezionato in vista di una cessione della stessa ad uno dei figli, richiamando quindi l’eccezione prevista dall’art. 4, cpv. 4 OMst. La corte giudicante, che non è sprovveduta, non ci sta, non solo affermando che questa ipotesi non è sostanziata in modo preciso (al gravame non è allegato alcun certificato di frequenza della scuola di Mezzana per nessuno dei figli dell’insorgente), ma anche che l’eccezione prevista dall’art. testé segnalato si applica alla concessione di nuovi crediti e non alle decisioni di revoca dei medesimi.
Per ora è tutto. Venerdì non so ancora se ci sarò o se farò il “ponte” come tanti colleghi. Ma lunedì, di certo, trarremo una morale di tutta la storia.
Uno addentro.